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Condanniamo con la massima fermezza l’aggressione condotta dalla Federazione Russa contro l’Ucraina.
L’articolo 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite impone agli Stati Membri di “astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.” Esistono solo due eccezioni previste espressamente dalla Carta: l’autotutela individuale o collettiva in caso di attacco armato (articolo 51) e l’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in virtù del capitolo VII della Carta. Nessuna di queste eccezioni risulta applicabile alla fattispecie in esame. In particolare, la Federazione Russa non gode del diritto di autotutela individuale contro l’Ucraina.
Alla luce dell’assenza di una giustificazione legale per il summenzionato uso della forza contro l’Ucraina, la Federazione Russa sta commettendo una chiara violazione dell’articolo 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite, nonché un atto di aggressione.
Inoltre, tale atto di aggressione potrebbe implicare la commissione di crimini di aggressione da parte degli individui che esercitano un controllo effettivo o che dirigono le azioni politiche e militari della Federazione Russa.
Invitiamo tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite al rispetto dei loro obblighi giuridici scaturenti dalla violazione del divieto dell’uso della forza commessa dalla Federazione Russa, divieto che ha natura perentoria (jus cogens). La validità di tale divieto non viene scalfita in caso di violazioni. Conseguentemente, gli Stati hanno il dovere di cooperare per porre fine all’aggressione in corso attraverso l’uso di mezzi legittimi; hanno il dovere di non riconoscere come conforme al diritto la situazione creata dall’aggressione; hanno il divieto di fornire aiuto o assistenza volti al mantenimento di tale situazione.
Infine, ricordiamo agli Stati terzi, inclusa la Repubblica di Bielorussia, che l’azione di uno Stato che permette che il suo territorio, posto a disposizione di un altro Stato, venga usato da quest’ultimo per commettere un atto di aggressione, potrebbe costituire in sé un atto di aggressione.
Dr Anan Alsheikh Haidar
Professor Tatsuya Abe
Dr Constantine Antonopoulos
Professor Masahiko Asada
Dr Danae Azaria
Professor Guimei Bai
Professor Jack M. Beard
Dr Markus P. Beham
Dr Gleb Bogush
Professor Antonio Bultrini
Philippe Blaquier Cirelli
Professor Dr Erika de Wet
Professor Amos O. Enabulele
Dr Gloria Fernández Arribas
Dr Luca Ferro
Professor T.D. Gill
Professor James A. Green
Professor Patrycja Grzebyk
Professor Alonso Gurmendi Dunkelberg
Professor Christian Henderson
Professor Michał Kowalski
Professor Jang-Hie Lee
Dr Marja Lehto
Dr Eliav Lieblich
PD Dr Christian Marxsen
Dr Carrie McDougall
Professor Tadashi Mori
Professor Claus Kreß
Professor Koichi Morikawa
Dr Robert Muharremi
Professor Mary Ellen O’Connell
Professor Inger Österdahl
Dr Federica Paddeu
Professor Anne Peters
Dr Erin Pobjie
Dr Chiara Redaelli
Professor Brad Roth
Professor Dr Tom Ruys
Svit Senković
Dr Michael Smith
Professor Christian J. Tams
Professor Jennifer Trahan
Professor Jure Vidmar
Dr Sharon Weill
Dr Hannah Woolaver
*Questa dichiarazione è fatta dai membri del Comitato a titolo personale e rappresenta le sole opinioni di coloro che l’hanno firmato.